Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Sezione aggiornata sulla base degli obblighi di pubblicazione introdotti dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 e dalle Linee Guida applicative dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, adottate con Delibera n. 1310 del 28.12.2016.

Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013

Dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi tali certificazioni sono sempre sostituite da autodichiarazioni rese dagli interessati (articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000), ovvero le relative informazioni devono essere acquisite d’ufficio [fanno eccezione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore].

Le amministrazioni certificanti titolari di dati fruibili devono renderli disponibili alle amministrazioni procedenti per la relativa acquisizione d’ufficio o per la verifica di dichiarazioni sostitutive.

Ai sensi del DPR 445/2000:

  • per Amministrazioni Procedenti si intendono le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del medesimo DPR.
  • per Amministrazioni Certificanti si intendono le amministrazioni che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo DPR.

 

 

Ultima modifica: 27/05/2022