Macellazione a domicilio

È consentita la macellazione di suini e di ovi-caprini di età inferiore ai 6 mesi, presso il domicilio dei privati oppure presso impianti stagionali annessi agli allevamenti; la macellazione presso aziende agricole e quella domiciliare ai fini di consumo domestico non è prevista dai regolamenti alimentari comunitari, ma viene concessa in deroga, in considerazione delle tradizioni culturali e gastronomiche del nostro territorio e del fatto che le carni siano oggetto di esclusivo uso e consumo familiare e che sia vietata la commercializzazione delle stesse e di prodotti derivati; queste non possono essere utilizzate neppure nell’ambito delle attività agrituristiche, sia direttamente che dopo trasformazione.

L’ispezione post mortem nel corso della macellazione a domicilio può essere svolta dai servizi veterinari o da una persona formata che ha effettuato il percorso di formazione specifica (vedi elenco Norcini formati).

Macellazione suini: 

  • presso il domicilio del privato: sono consentiti al massimo 4 suini per nucleo familiare e gli animali devono essere stato allevati in proprio per almeno 30 giorni prima della macellazione; 
  • presso impianto stagionale annesso ad allevamento: in questo caso, i suini devono essere acquistati presso l’allevamento stesso; 
  • va ricordato che tutti gli allevamenti che detengono suini (anche un solo suino, esclusivamente per finalità di autoconsumo) sono tenuti alla registrazione dell’azienda e/o allevamento in anagrafe zootecnica e l’introduzione del suino deve essere comprovata dal modello 4 rilasciato dal detentore dell’allevamento di origine;
  • esame trichinoscopico: per escludere la presenza del parassita Trichinella spiralis (che, se presente, può avere serie ripercussioni sulla salute umana), nella macellazione del suino, è obbligatoria l’esecuzione, secondo normativa, dell’esame trichinoscopico; il consumo delle carni, eccetto fegato e sangue, potrà avvenire solo dopo il ricevimento dell’esito favorevole di questa ricerca, mentre in caso di esito sfavorevole, le carni non devono essere consumate.

Macellazione ovini: 

  • sono consentiti al massimo 6 ovi-caprini di età inferiore ai 6 mesi per nucleo familiare; la macellazione domiciliare è consentita solo agli allevatori di ovi caprini registrati nell’anagrafe zootecnica; i privati possono procedere alla macellazione, presso gli impianti stagionali annessi all’allevamento, di animali appartenenti all’allevamento stesso.

Non possono essere macellati a livello domiciliare animali della specie bovina, solipedi e ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi.

In ogni caso nella macellazione domiciliare, l'abbattimento deve avvenire previo stordimento, nel rispetto delle norme in materia di benessere e protezione degli animali alla macellazione, mediante pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo, applicato esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni, senza causare agli animali sofferenze evitabili.

Chiunque intenda macellare animali a domicilio o presso gli impianti stagionali, deve effettuare una richiesta, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, al Distretto Veterinario nel cui territorio si svolgerà la macellazione domiciliare, precisando se si intende far condurre l’ispezione post mortem da persona formata o dal veterinario ufficiale. 

Nel caso in cui l’ispezione post mortem sia condotta dalla persona formata, di qualsiasi anomalia rilevata, deve essere immediatamente avvisato il competente Distretto Veterinario, mettendo a disposizione del veterinario ufficiale tutte le parti dell’animale macellato e impedendone il consumo fino a che questi non le abbia ispezionate e ritenute idonee al consumo umano.


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