D.L.gs 2 febbraio 2021, n.32 che sostituisce dal 1° gennaio 2022 il D.Lgs 194/08 – modalità di finanziamento dei controlli ufficiali

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il D.L.gs 2 febbraio 2021, n. 32 (G.U. Serie Generale n. 62 del 13/03/2021) “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”, che sostituisce il D.L.gs 19 novembre 2008, n. 194, a far tempo dal 01/01/2022.

Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

L’ATS Val Padana, Autorità competente, esercita i controlli previsti dalla Legge in tema di sicurezza alimentare congiuntamente al personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e del Servizio Veterinario (Ispezione degli Alimenti di Origine Animale), ognuno sulle attività di rispettiva competenza.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), applicano e riscuotono dagli operatori dei settori interessati le tariffe previste dal decreto (rientrano a titolo esemplificativo tra i controlli ufficiali, quelli effettuati per la registrazione, il riconoscimento, le attività di esportazione, i controlli ufficiali originariamente non programmati, i controlli sugli alimenti di origine animale presso macelli, sezionamenti, salumifici, caseifici, i controlli effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A…..).

L’ATS, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A (Allegato A) del decreto, che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori una quantità superiore al 50 per cento della propria merce, derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio. Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie annue, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico. 

Gli operatori che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’ATS entro il 31 gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (Allegato B) compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto, tutti gli operatori, sono stati tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione, con l’esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2 del decreto e degli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry, perché comunque assoggettati al pagamento della tariffa. 

Se le condizioni di esercizio dell’attività sono invariate non è necessario che l’operatore trasmetta ulteriore autocertificazione rispetto a quella resa nell’anno 2022, in quanto per gli anni successivi l’autodichiarazione è dovuta solo in caso di variazioni.

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli operatori assoggettati al pagamento della Tariffa forfettaria annua di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A ricevono la relativa fattura elettronica emessa dall’ATS.

L’ATS determina la tariffa sulla base del livello di rischio definito dalla categorizzazione regionale e ricondotto alle fasce di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A; in conformità a quanto previsto dall’Art. 13 – c.3 è stata individuata la fascia di appartenenza sulla base delle informazioni rese con l’autodichiarazione presentata il primo anno di applicazione del Decreto, che è da intendersi invariata fino a presentazione di nuova autodichiarazione con eventuali rettifiche.

Si precisa che le suddette tariffe non si applicano agli enti del Terzo settore di cui al D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.L.gs 2 gennaio 2018, n. 1.