Prevenzione antirabbica e delle aggressioni provocate da animali

Prevenzione antirabbica: i Servizi Veterinari di ATS svolgono attività di prevenzione della diffusione della rabbia, attraverso il controllo degli animali morsicatori.

La segnalazione di morsicatura viene fatta per iscritto, al Distretto di competenza, o direttamente dalla persona morsicata o dalla Struttura ATS di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio o dai medici di medicina generale o dal pronto soccorso o dai veterinari libero professionisti (in caso di morsicatura tra animali).

Tutti gli animali che hanno morso persone o animali devono essere isolati e tenuti in osservazione per almeno 10 giorni; questo avviene attraverso un sequestro che può essere: 

  • coattivo (o di rigore), presso il canile sanitario (con spese a carico del proprietario, se identificato), quando l’animale risulta essere pericoloso o quando il proprietario non dà o non ritiene di essere in grado di dare sufficienti garanzie;
  • fiduciario, presso il domicilio del proprietario, su sua richiesta e a patto di non spostare l’animale dalla sede, per la quale è stato formalizzato il sequestro fiduciario, senza l’autorizzazione del Servizio Veterinario.

Il periodo di osservazione di 10 giorni, ai fini della prevenzione della rabbia, è calcolato a partire dalla data in cui l’animale ha effettuato il morso. 

Se la dichiarazione/denuncia arriva successivamente ai 10 gg dalla data della morsicatura, essendo già trascorso il periodo di osservazione, il veterinario ufficiale procede direttamente e contemporaneamente alla visita iniziale e a quella di chiusura per rilevare l’eventuale presenza di sintomi.

La visita ha lo scopo di valutare e certificare lo stato di salute con la finalità di prevenire l’eventuale diffusione della rabbia; se il proprietario si oppone all’esecuzione dell’osservazione del cane morsicatore, viene emessa un’ordinanza di osservazione e, se del caso, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Scaduti i 10 giorni dall’avvenuta morsicatura, il veterinario ufficiale effettua la visita finale: se l’esito è favorevole (animale vivo e in buone condizioni), il veterinario lo dissequestra.

Se, invece, l’esito del controllo è sfavorevole (l’animale presenta sintomi riconducibili alla rabbia) o se, durante il periodo di osservazione, l’animale muore, il veterinario, in base al DPR 320/54, esegue un campione per confermare il sospetto di rabbia. 

Questa stessa procedura si attua anche in caso di cane rinvenuto vagante e non identificato nel periodo di degenza presso il canile sanitario.

La morsicatura viene registrata in AAA (registro animali morsicatori). 

Prevenzione delle aggressioni provocate da animali: il veterinario ufficiale procede anche alla valutazione dell’animale al fine della classificazione di animale “a rischio potenziale elevato”, accertando le condizioni psicofisiche dell’animale e la corretta gestione da parte del proprietario; in caso di rilevazione di rischio potenzialmente elevato, si stabiliscono le misure di prevenzione. 

I cani così identificati devono essere inseriti sul sito della banca dati di AAA (registro cani pericolosi); l’elenco di questi cani viene periodicamente inviato al Comune di competenza per l’attivazione del percorso formativo per proprietari di animali e rilascio di apposito patentino. 

Per questi cani, il Dipartimento veterinario provvede ad emettere l’ordinanza di: 

  • uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dell’ambiente domestico;
  • di stipula di assicurazione di responsabilità civile verso terzi; 
  • di obbligatorietà del corso per il patentino e di intervento terapeutico comportamentale. 

Il proprietario dovrà, poi, produrre un’autocertificazione di possesso dei requisiti ai fini della detenzione di animale “a rischio potenziale elevato”.

L’ordinanza di cui sopra, potrà essere revocata su richiesta del proprietario qualora: 

  • sia trascorso almeno un anno dalla data di emanazione, senza che l’animale abbia provocato ulteriori lesioni a persone o animali; 
  • il proprietario comprovi di aver adottato tutti i provvedimenti utili a ridurre l’aggressività del soggetto (educazione, terapia comportamentale, sterilizzazione);
  • l’animale, a seguito di una nuova valutazione da parte di un Veterinario Ufficiale, non risulti più “a rischio potenziale elevato”. 


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