Piano di controllo e certificazione Paratubercolosi bovina

Cos’è la Paratubercolosi (PT)?
La Paratubercolosi bovina è una malattia infettiva e contagiosa, cronica debilitante sostenuta da un micobatterio (vedi scheda informativa in allegato).
Può colpire altre specie, oltre ai ruminanti ed è diffusissima nel mondo; è ritenuto possibile un ruolo patogeno di Map per l’uomo (ipotesi di coinvolgimento nel Morbo di Crohn).
 
La PT causa danni economici all’allevatore?
Sì, la PT determina rilevanti danni economici negli allevamenti bovini, anche in assenza di forme cliniche di malattia; perdite dirette (calo della produzione lattea, ipofertilità, diminuzione dell’incremento ponderale, peggioramento sia dell’indice di conversione degli alimenti ecc.) e indirette (problemi di commercializzazione di animali e prodotti).
 
Si può fare qualcosa per contrastare la PT?
Esistono già delle misure sanitarie obbligatorie che mirano a tenere sotto controllo la malattia, che vanno dalla segnalazione dei casi sospetti ai distretti veterinari dell’ATS da parte dei veterinari (pubblici e privati) in allevamento e in macello, e degli allevatori, al campionamento dei capi sospetti e registrazione dei casi positivi del sistema informativo, fino al blocco delle movimentazioni verso altri allevamenti da riproduzione.
 
Dal 2013, Regione Lombardia ha anche emanato il Piano regionale di controllo e certificazione nei confronti della Paratubercolosi, proprio allo scopo di fornire agli allevatori idonei strumenti per prevenire e limitare la diffusione dell’infezione negli allevamenti.
L’adesione al piano è volontaria.
 
Cosa prevede questo Piano?
Il Piano prevede livelli successivi di qualifica sanitaria di indennità (da PT1 fino a PTE5).
Con l’adesione al Piano l’allevatore può ottenere per il proprio allevamento:

  • il livello sanitario di base: qualifica PTEX1 “assenza di casi clinici di paratubercolosi negli ultimi 12 mesi”, valida ai fini dell’esportazione del latte e dei prodotti derivati verso Paesi Terzi; la qualifica viene attribuita dal veterinario ufficiale, in presenza di condizioni minime, soggette a verifica annuale, quali la visita clinica di tutto l’effettivo (per escludere la presenza di animali con sintomi clinici) e l’assenza di notifica di casi clinici negli ultimi 12 mesi; 
  • disporre degli strumenti per raggiungere i livelli sanitari successivi (PTE2-PTE5) di garanzia di indennità nei confronti della paratubercolosi. Per acquisire e mantenere le qualifiche superiori a PTEX1 l’allevatore dovrà avvalersi di un Veterinario responsabile del Piano che predispone il PGS, piano aziendale di gestione sanitaria (che definisce le misure utili a ridurre la prevalenza negli allevamenti infetti e a prevenire l’introduzione della malattia ed è obbligatorio in caso di positività).

L’acquisizione (escluso PTEX1)e il mantenimento delle qualifiche prevede un monitoraggio  sierologico secondo protocolli di campionamento stabiliti dal Piano.
 
Per evitare di perdere la qualifica sanitaria, gli allevamenti aderenti al piano avranno delle limitazioni, progressive in base al livello raggiunto, nell’introduzione di animali da altri allevamenti che non abbiano lo stesso livello sanitario.
 
Come si aderisce al Piano?
L’allevatore che intende aderire al Piano o acquisire/mantenere qualifiche sanitarie superiori al PTEX1 deve inoltrare specifica richiesta al distretto veterinario dell’ATS, nel cui territorio ha sede l’allevamento, utilizzando gli specifici allegati.
L’adesione al Piano si intende tacitamente rinnovata ogni anno, a meno di formale comunicazione di rinuncia all’ATS.
 
Ci sono dei costi?
La visita clinica effettuata ai fini dell’adesione e per ottenere la qualifica PTEX1, è a carico del proprietario degli animali, a meno che sia effettuata contestualmente ad altri controlli ufficiali per le profilassi di stato obbligatorie.

I costi relativi ai prelievi sono a carico del proprietario, salvo se effettuati a seguito della conferma di casi clinici o contestualmente ad altri controlli ufficiali per le profilassi di stato obbligatorie.

I costi degli accertamenti diagnostici sono a carico del proprietario, salvo se effettuati a seguito della conferma di casi clinici o per l’ottenimento e per il mantenimento della qualifica uguale o superiore a PT3.
 
Per qualsiasi necessità è possibile contattare il veterinario ufficiale oppure il Distretto Veterinario competente per il territorio in cui ha sede l’azienda: