Donazione di organi e tessuti

Ognuno di noi può salvare delle vite, esprimendo il proprio “SI” alla donazione. La donazione, nelle sue molteplici forme, è espressione di reciprocità e solidarietà.  

Nel nostro Paese, i principi della gratuità, libertà, consapevolezza, volontarietà e anonimato sono trasversali a tutte le tipologie di donazione e sono posti a tutela del donatore e del ricevente.  

Ci sono tanti modi per diventare donatore e lo si può essere sia in vita che dopo la morte.


DONAZIONE IN VITA

La donazione in vita è strettamente regolamentata nel nostro Paese da leggi e protocolli che ne definiscono procedure operative, eventuali controindicazioni cliniche per il donatore e modalità di adesione.

Gli organi che si possono donare in vita sono il rene e una porzione del fegato; dal 2012 è consentito anche il trapianto parziale tra persone viventi di polmone, pancreas e intestino.

I tessuti che possono essere donati da donatori viventi sono: la membrana amniotica, le teste femorali e le valvole cardiache.

A differenza degli organi che, una volta prelevati devono essere trapiantati immediatamente, i tessuti donati possono essere conservati nelle Banche dei Tessuti per periodi più lunghi. 

I tessuti vengono processati, conservati e distribuiti secondo requisiti che garantiscono la sicurezza per il ricevente del tessuto trapiantato.


DONAZIONE DOPO LA MORTE

Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono il cuore, i polmoni, il rene, il fegato, il pancreas, l’intestino. La legge vieta espressamente la donazione del cervello e delle gonadi. 

L’idoneità dell’organo al trapianto è scrupolosamente valutata dai medici con specifici esami.

Tipologie di donatori

Si considerano tre tipologie diverse di donatori:

  • donatori in morte encefalica: si tratta di quei pazienti deceduti in situazione di morte causata da lesioni cerebrali irreversibili (trauma cranico encefalico grave, emorragia cerebrale, encefalopatia anossica). Per le loro caratteristiche, sono donatori potenziali di tutti gli organi e tessuti. In questo caso la legge italiana prevede un “periodo di osservazione”, che deve essere di almeno 6 ore, durante il quale un collegio composto da tre Medici specialisti accerta la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello attraverso la verifica di alcuni parametri clinici e l’esecuzione di specifici esami strumentali (elettroencefalogramma);
  • donatori deceduti in arresto cardiorespiratorio: sono pazienti a cui viene diagnosticata la morte a causa di un arresto cardiaco-respiratorio in presenza di personale medico. Grazie a determinate tecniche di preservazione degli organi, possono donare organi solidi e tessuti. Anche in questa situazione si prevede un “periodo di osservazione” che comprende l’accertamento clinico e l’esecuzione in continuo dell’elettrocardiogramma, protratto per almeno 20 minuti;
  • donatori di tessuti: si tratta dei pazienti deceduti a seguito di arresto cardiaco-respiratorio di qualsiasi eziologia. Possono considerarsi esclusivamente come donatori di tessuti dal momento che il periodo prolungato di ischemia calda non permette la donazione degli organi. Dopo la morte, i tessuti che vengono più comunemente donati sono: cute, ossa, tendini, vasi sanguigni, valvole cardiache e cornee.


DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ ALLA DONAZIONE

Per la donazione di organi e tessuti deve essere verificata la volontà del soggetto.

A tal proposito, possono verificarsi tre situazioni legate all’espressione del consenso alla donazione: 

  1. il soggetto ha espresso, in vita, volontà positiva alla donazione: in questo caso si effettua il prelievo;
  2. il soggetto ha espresso, in vita, volontà negativa alla donazione: in questo caso non si effettua prelievo;
  3. il soggetto, in vita, non si è espresso: in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono. In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, gli aventi diritto (coniuge non separato o convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori) possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Per i minori sono sempre i genitori a decidere; se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.

Ogni cittadino maggiorenne può manifestare validamente la propria volontà riguardo la donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso una delle seguenti modalità:

  • presso gli appositi sportelli dell’Azienda Sanitaria di appartenenza (ATS e ASST);
  • presso l’Ufficio Anagrafe dei Comuni in occasione del rilascio o del rinnovo della Carta di Identità;
  • compilando il modulo dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO) presso una delle sedi dell’Associazione oppure on-line, se si è in possesso dello SPID o della firma digitale;
  • compilando il tesserino del CNT o il tesserino blu del Ministero della Salute; in questo caso è necessario stampare la tessera e conservarla tra i propri documenti personali. Inoltre, è opportuno comunicare la propria decisione ai familiari;
  • con una dichiarazione scritta, in carta libera, completa di tutti i propri dati personali, datata e firmata; anche in questo caso è necessario custodire questa dichiarazione tra i propri documenti personali in quanto non confluisce nel Sistema Informativo Trapianti (SIT).

La dichiarazione depositata presso le ATS, le ASST, gli Uffici Anagrafe e le AIDO, è registrata nel Sistema Informativo Trapianti ed è accessibile in tempo reale dai medici del Coordinamento Regionale Trapianti per verificare, in caso di possibile donazione, l’esistenza di un’espressione di volontà sulla donazione. In ogni momento si può cambiare idea con una nuova dichiarazione. La manifestazione di volontà è considerata valida fino a quando non viene presentata una successiva dichiarazione contraria alla precedente. Fa fede, cioè, la data di sottoscrizione della nuova dichiarazione.


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