Autorizzazione per deroghe all’utilizzo di luoghi di lavoro con altezza inferiore ai minimi previsti o per locali interrati o seminterrati ai sensi dell’art. 63, comma 1, e art. 65, comma 3, del D.Lgs. 81/08

Autorizzazione per deroghe all’utilizzo di luoghi di lavoro con altezza inferiore ai minimi previsti o per locali interrati o seminterrati ai sensi dell’art. 63, comma 1, e art. 65, comma 3, del D.Lgs. 81/08

Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro

 

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024) ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008, in relazione alle quali si forniscono, di seguito, indicazioni operative.

L’articolo 1 comma 1 lettera e) della Legge 203/24 è intervenuto, modificandolo, sull’articolo 65 del D.lgs. 81/2008.

Le modifiche apportate alla norma trasferiscono dai Servizi PSAL delle ATS all'Ispettorato Nazionale del Lavoro le competenze in merito all’autorizzazione in deroga all'uso ai fini lavorativi dei locali sotterranei o semisotterranei.

L’istituto dell’autorizzazione in deroga, oggi vigente, viene sostituito da una comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro da inviarsi esclusivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il provvedimento normativo, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, abroga la generale deroga all’uso di detti locali qualora siano presenti particolari esigenze tecniche, prevedendo l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tutti i casi in cui ne sia previsto l’uso ai fini lavorativi.

Nel dare applicazione alla disposizione normativa, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, le ATS non possono più accettare richieste di deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008, che dovranno essere trasmesse, a cura del richiedente, esclusivamente ai competenti uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le modalità che saranno dallo stesso indicate.

Le richieste di deroga pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS che vi provvedono secondo la consueta prassi amministrativa.

Ai fini operativi si rileva come l’obbligo di comunicazione preventiva di cui in trattazione trova applicazione a far data dall’entrata in vigore della Legge 203/24.

L’uso dei locali sotterranei o semisotterranei per i quali il datore di lavoro sia già in possesso di deroga ex. art. 65 del D.Lgs. 81/08 è consentito, a condizione che non siano intervenute modifiche rispetto alla situazione ambientale risultante al momento del rilascio.

In conseguenza delle modifiche apportate dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, si segnala altresì che la voce di cui al punto 7 del “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse” DGR 2698 del 23.12.2019 non trova, di fatto, più applicazione.
 

STRUTTURE EROGATRICI E CONTATTI

  • SS PSAL - Area provinciale di Mantova 
  • SS PSAL - Area provinciale di Cremona 
    • Via San Sebastiano 14, Cremona
    • Responsabile: Dott.ssa Anna Marinella Firmi
    • Telefono 0372 497535 - Mail: spsal@ats-valpadana.it

 

ULTERIORI PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE

Responsabile della pubblicazione: Ufficio Comunicazione
Ultimo aggiornamento: 15/01/2025