Whistleblowing - Segnalazione di violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Agenzia

MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE (Whistleblowing)
 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, e ss.mm.ii., “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nell’ordinamento uno strumento innovativo per facilitare la segnalazione, da parte dei dipendenti pubblici, di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva; si tratta del c.d. whistleblowing.
Il D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è intervenuto sull’istituto rafforzando il livello di protezione di coloro che segnalano illeciti, minacce o pregiudizi di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito dell’attività lavorativa, ampliando sia il novero di categorie alle quali si applica detta disciplina, sia gli strumenti di segnalazione, prevedendo misure di sostegno dei segnalanti.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa, con decreto n. 814 del 21/12/2023, l'ATS della Val Padana ha adottato il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e relative forme di tutela (whistleblowing)", che disciplina la procedura e definisce gli strumenti per la gestione delle segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Agenzia, avendo cura di offrire opportune garanzie circa la riservatezza del segnalante. Il Regolamento stato elaborato in raccordo con il Codice di Comportamento dell’Agenzia (decreto n. 834/2023) e con le misure di prevenzione della corruzione poste in essere dall’Agenzia.


La disciplina del whistleblowing si applica ai dipendenti dell'Agenzia e ad altri soggetti non dipendenti (ad es. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, volontari, tirocinanti, ecc), come individuati dalla normativa vigente e dal Regolamento aziendale.

Prima di inoltrare una segnalazione, si raccomanda di leggere attentamente il Regolamento, pubblicato in allegato alla presente pagina.

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

La normativa vigente favorisce l'utilizzo del canale interno di segnalazione e, solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dal D.Lgs. 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna.


I canali di segnalazione “interna”

secondo le modalità specificate nel Regolamento aziendale.

 

Il canale di segnalazione esterno
Il D.Lgs 24 del 2023 prevede altresì un canale di segnalazione esterno reso disponibile dall’ANAC o la divulgazione pubblica, in casi espressamente previsti dalle disposizioni normative. Per approfondimenti, è possibile consultare il sito dell’ANAC (link: https://whistleblowing.anticorruzione.it)

 


Ultimo aggiornamento: 28/12/2023