Obbligo vaccinale e sanzioni pecuniarie: dove presentare ricorso

Il procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunichi ai soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 1 del Decreto Legge (DL) n.1/2022 e all’articolo 4-quater del DL 44/2021, tramite Raccomandata A/R, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

 

Per comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, ovvero altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità

Il soggetto destinatario dell’avviso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inoltrare all’ASST territorialmente competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. 

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alle ASST del territorio dell’ATS Val Padana, ai seguenti riferimenti per i rispettivi Comuni di residenza:

 

 

 

 

Per tutte le comunicazioni relative a reclami o istanze inerenti eventuali errori di tipo amministrativo
 

E' necessario scrivere all’indirizzo mail obbligovaccinale@sanita.it, come riportato nella comunicazione di avviso di procedimento sanzionatorio arrivata al cittadino.