La medicina dello sport
La medicina dello sport

La tutela della salute in ambito sportivo è assicurata in Italia da tempo. Sono oramai alcuni decenni che ha preso avvio l’emanazione di norme specifiche che regolamentano gli accertamenti finalizzati al rilascio dell’idoneità sportiva agonistica e non agonistica.
La normativa principale di riferimento è la seguente:
- il D.M. del 18/02/1982 regolamenta la certificazione all’idoneità sportiva agonistica delle persone che praticano sport e sono tesserati per società sportive affiliate alla Federazione Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva (CSI, UISP, ecc.) riconosciuto dal CONI o dal CIP. Il DM stabilisce controlli clinici e strumentali obbligatori per rilevare eventuali disturbi e patologie che potrebbero aumentare il rischio di morte improvvisa o causare danni fisici rilevanti per le persone che praticano lo sport;
- il D.M. del 04/03/1993 ha perfezionato ulteriormente la normativa e regolamenta la certificazione all’idoneità sportiva agonistica a favore delle persone con qualifica di agonisti portatori di handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, appartenenti al CIP o ad un Ente Sportivo Riconosciuto dal CIP;
- il D.M. 24/04/2013 regolamenta il rilascio dei certificati di idoneità sportiva non agonistica.
Il rilascio del certificato di idoneità sportiva per gli atleti agonisti è subordinato all’effettuazione di una visita medica con relativi controlli.
Esistono 2 livelli di visita in relazione allo sport per cui l'idoneità è richiesta:
- Tipo A: per attività sportive che contemplano un basso impegno cardio-circolatorio, che comprende anamnesi familiare e personale, esame obiettivo completo, l’elettrocardiogramma (ECG) a riposo e l’esame urine. Il certificato rilasciato ha validità di 12 o 24 mesi (a seconda di quanto definito dalle tabelle sport vigenti) ma il medico sportivo ha facoltà di ridurre tale limite sulla base della valutazione clinica operata.
- Tipo B: per attività sportive che prevedono un alto impegno cardio-vascolare, che contempla anamnesi familiare e personale, esame obiettivo completo, spirometria, elettrocardiogramma (ECG) a riposo e da sforzo ed esame urine. Secondo quanto definito dalle tabelle sport vigenti, il certificato rilasciato ha, di norma, validità di un anno ma il medico sportivo ha facoltà di ridurre tale limite sulla base della valutazione clinica operata.
Entrambi i livelli di visita sono articolati in sottocategorie (da A1 a A3 e da B1 a B6) che regolamentano anche l’effettuazione di ulteriori accertamenti obbligatori per la disciplina sportiva specifica (visita otorinolaringoiatrica, esame audiometrico, visita oculistica + fundus oculi, visita neurologica).
Gli atleti devono presentarsi con la richiesta della Società Sportiva di appartenenza redatta sul modulo regionale. Il modulo prevede la compilazione, in stampatello o a macchina, di tutti i dati previsti, incluso l’indirizzo PEC della Società Sportiva. E’ prevista anche l’indicazione di una PEC per l’atleta ma in questo caso, se non ne dispone, è consentito anche un semplice indirizzo mail.
La Società deve anche avere cura di barrare se si tratta di prima affiliazione o di rinnovo. Si precisa che per prima affiliazione si intende in assoluto per qualsiasi sport. Tutte le successive, anche per sport diversi, sono comunque da considerarsi rinnovi.
La richiesta non può essere presentata prima dei 30 giorni dalla scadenza del certificato precedente ed il Presidente non può compilare più richieste di visita per lo stesso atleta nel corso degli 11 mesi successivi
Gli atleti minorenni devono essere necessariamente accompagnati da un genitore, o di chi ne fa le veci. Se a favore degli atleti portatori di disabilità maggiorenni è stato nominato un tutore legale, quest’ultimo deve accompagnare l’atleta all’appuntamento.
Strutture che rilasciano il certificato gratuitamente ai minori ed ai disabili
Il rilascio del certificato in regime di gratuità per i minori ed i disabili (con grado di invalidità superiore al 66%) avviene esclusivamente presso gli Ambulatori Accreditati.
Tali strutture, infatti, hanno stipulato specifici contratti con ATS della Val Padana affinchè gli oneri della visita e dei relativi accertamenti restino a completo carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Vengono garantite le prestazioni riferite al DM del 18/02/1982 ed al DM del 04/03/1993. Le persone maggiorenni, compresi i disabili con invalidità sino al 66%, possono rivolgersi a tali strutture per il rilascio del certificato, ma nel loro caso le prestazioni sono rese a completo pagamento della tariffa.
Strutture che rilasciano il certificato a pagamento
- Tutti gli Ambulatori Accreditati garantiscono il rilascio del certificato a pagamento per entrambi i livelli di visita "A" e "B" per gli adulti (compresi i soggetti disabili con grado di invalidità sino al 66%).
- Ci sono Ambulatori Accreditati che non hanno in essere specifici contratti con ATS ma che sono comunque autorizzati a rilasciare il certificato a pagamento per tutti gli utenti e per entrambi i livelli di visita "A" e "B".
- Gli Studi Professionali di Medicina Sportiva Autorizzati rilasciano certificati esclusivamente a pagamento solo per la categoria "B1" e limitatamente alle prestazioni riferite al DM del 18/02/1982.
Se a seguito degli accertamenti l'atleta agonista viene giudicato NON IDONEO, può presentare ricorso alla competente Commissione Regionale d’Appello (CRA) della Regione in cui risulta residente tramite la ATS di residenza o di domicilio dello stesso, ove la residenza sia extra-lombarda.
La presentazione del ricorso prevede un limite temporale ovvero la domanda deve giungere alla ATS territorialmente competente entro 30 giorni (fa fede il timbro postale della RR di ricevimento o la data di avvenuta consegna della PEC).
Gli atleti dichiarati non idonei, che non hanno presentato ricorso nei tempi stabiliti o che sono stati confermati non idonei dopo il ricorso alla CRA, possono presentare istanza di revisione.
L'atleta può presentare istanza di revisione quando:
- il progresso scientifico ha diversificato e reso meno severa la prognosi;
- la diagnosi di base che ha condotto alla non idoneità si è rilevata errata;
- la condizione/patologia che ha determinato la non idoneità è stata rimossa;
- l’atleta non è stato sufficientemente informato sui termini di presentazione del ricorso e ha lasciato decorrere inutilmente i termini per la stessa (30 giorni).
Come presentare la domanda di ricorso
Con Deliberazione numero N° XII / 1813 del 29/01/2024 Regione Lombardia ha aggiornato le modalità di presentazione delle domande di Ricorso/Istanza di revisione alla CRA.
I cittadini residenti (o solo domiciliati, ove la residenza sia extra-lombarda) nelle province di Cremona e Mantova (territorio di competenza della ATS della Val Padana) che intendono inoltrare domande di ricorso o istanza di revisione dovranno scaricare l’apposito modulo; tale documento dovrà essere compilato, datato e firmato (da genitore/tutore legale in caso di minore o disabile, laddove previsto). E’ condizione essenziale per la presentazione del ricorso che l’atleta, o chi per esso, disponga di un indirizzo PEC, che va dichiarato nel modulo.
La consegna del modulo debitamente compilato e firmato, della documentazione sanitaria a corredo e della copia del documento di identità in corso di validità dell’atleta (e del genitore/tutore legale in caso di minore o disabile) potrà avvenire sia direttamente in formato cartaceo o in quello digitale. In un caso o nell’altro è fortemente consigliabile un preliminare contatto telefonico con il personale ATS. E’ sufficiente scrivere all’indirizzo medicina.sportiva@ats-valpadana.it, precisando il motivo della richiesta, le proprie generalità ed un numero telefonico di riferimento, così da poter essere contattati.
Presentazione in formato cartaceo
I cittadini devono consegnare direttamente al personale ATS deputato alla gestione della pratica la documentazione ORIGINALE (non saranno accettate copie) dopo aver concordato un appuntamento tramite la casella di posta elettronica medicina.sportiva@ats-valpadana.it presso una delle due sedi:
- sede di Mantova - via dei Toscani, 1 - Dosso del Corso - Palazzina 8;
- sede di Cremona - via San Sebastiano, 14 - Edificio E.
Tale modalità consente un confronto di persona con il personale ATS deputato alla gestione della pratica.
Occorre presentarsi all’appuntamento con la seguente documentazione:
- domanda di ricorso in originale compilata in ogni sua parte, datata e firmata;
- l'originale della busta con timbro postale dal quale risulti la data di recapito (solo per ricorso) o la copia della comunicazione del medico sportivo ricevuta per PEC;
- certificato di non idoneità (foglio rosa) originale - copia atleta;
- documentazione sanitaria a sostegno della domanda;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità (dell’atleta e del genitore/tutore legale in caso di minore o disabile).
E’ anche possibile delegare persona terza a presentare la domanda. Il delegato dovrà giungere all’appuntamento con delega e copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
Presentazione in formato digitale
Questa modalità consente, in alternativa, al cittadino di presentare domanda da remoto.
Il modulo va compilato, datato e firmato digitalmente dall’atleta ricorrente o, in caso di minorenne o disabile dal genitore/tutore legale, allegando in formato pdf tutta la documentazione medica pertinente pubblicata nel fascicolo sanitario telematico dell’atleta. In caso di documentazione contenuta in supporto informatico, la stessa va allegata digitalmente al ricorso.
Se non si possiede la firma digitale o non si ha accesso al proprio fascicolo sanitario telematico, il modulo debitamente compilato datato, firmato e corredato di tutta la documentazione descritta nel paragrafo precedente dedicato alla presentazione della domanda in cartaceo va scansionato e trasmesso mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it
E’ consigliabile richiedere informazioni e ulteriori chiarimenti alla casella di posta elettronica medicina.sportiva@ats-valpadana.it
Presso tutte le Strutture di Medicina dello Sport accreditate/autorizzate nei territori provinciali di Cremona e Mantova, consultabili nella sezione "Dove effettuare la visita medica per il rilascio dei certificati di idoneità sportiva agonistica nelle province di Cremona e Mantova", è possibile ottenere anche certificati di idoneità sportiva NON agonistica, in base a quanto determinato dal D.M. 24/04/2013.
In questo caso la prestazione è sempre a pagamento, indipendentemente dal tipo di struttura a cui ci si rivolge.
Le strutture di Medicina dello Sport si distinguono in Poliambulatori di Medicina Sportiva accreditati (a contratto o meno con ATS) e Studi Professionali di Medicina Sportiva autorizzati.
Entrambe le tipologie sono regolamentate dalla DGR 4121 del 03/10/2012.
Per avviare l’attività di Poliambulatorio di Medicina Sportiva chiedere informazioni all’indirizzo accreditamento.noc@ats-valpadana.it.
I medici specialisti in medicina dello sport interessati ad aprire uno Studio Professionale devono rivolgersi all’indirizzo sisp@ats-valpadana.it.
E’ possibile richiedere informazioni e ulteriori chiarimenti alla casella di posta elettronica medicina.sportiva@ats-valpadana.it.