Indicazioni per l'anno scolastico 2022-2023
Indicazioni per l'anno scolastico 2022-2023
Legge 31 luglio 2017, n. 119 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (GU n.182 del 5-8-2017).
In ottemperanza alle disposizioni relative all’oggetto, si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis della legge 119/2017.
Si riportano di seguito le principali indicazioni:
ENTRO IL 10 MARZO
I Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione - Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia - Responsabili dei centri di formazione professionale regionale - Responsabili delle scuole private non paritarie trasmettono ad ATS l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni.
ENTRO IL 10 GIUGNO
ATS Provvede a restituire l’elenco indicando i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadano nelle condizioni di esonero, omissione o differimento* delle vaccinazioni o che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione alle ASST competenti.
ENTRO 10 GIORNI DALL’ACQUISIZIONE DEGLI ELENCHI
I Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione - Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia - Responsabili dei centri di formazione professionale regionale - Responsabili delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori “non in regola” a depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Azienda socio sanitaria territoriale competente.
ENTRO IL 20 LUGLIO
Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione - Responsabili dei servizi educativi per l’infanzia - Responsabili dei centri di formazione professionale regionale - Responsabili delle scuole private non paritarie trasmettono ad ATS la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La mancata presentazione della documentazione prevista comporta la decadenza dell’iscrizione solo per i servizi educativi dell’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse le scuole private non paritarie.
MODALITA’ DI TRASMISISSIONE E REQUISITI DELL’ELENCO
a trasmissione dell’elenco degli alunni iscritti all’AS. 2021-22 dovrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata di questa Agenzia all’indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it
L’elenco che le Scuole/Servizi dell'infanzia inviano deve essere trasmesso esclusivamente attraverso foglio di calcolo elettronico (csv) ed avere il seguente format con i campi:
- COGNOME NOME;
- DATA DI NASCITA: espressa in formato gg/mm/aaaa;
- COMUNE DI NASCITA: se straniero lo Stato di origine;
- SESSO: M o F;
- CODICE FISCALE;
- CODICE SCUOLA: codice meccanografico plesso o codice cudes per asili: codice univoco delle strutture, lo stesso codice per ogni file, no codici differenti nello stesso file;
- CODICE FISCALE SCUOLA: della scuola o dell’ente gestore;
- NOME SCUOLA: es. “Nido xyz”;
- DESCRIZIONE SCUOLA: es. scuola primaria.
Nel caso il file non venga trasmesso nel suddetto formato o risulti mancante di qualcuno dei dati richiesti sarà restituito all’indirizzo da cui è pervenuto.
CHI | COSA | A CHI | QUANDO |
Scuola | Trasmette elenchi iscritti A.S. 2020/21 | ATS | 10 marzo 2021 |
ATS | Restituisce elenchi dei soggetti con situazione non aggiornata o non regolare | Scuola | 10 giugno 2021 |
Scuola | Chiede deposito della documentazione prevista per l’adempimento | Genitori - Tutori - Soggetti affidatari | 10 giorni dopo restituzione elenchi da ATS |
Genitori - Tutori - Soggetti affidatari | Depositano la documentazione prevista per l’adempimento | Scuola | 10 luglio 2021 |
Scuola | Trasmette la documentazione depositata per verifiche e successivi adempimenti ovvero ne comunica il mancato deposito | ATS | 20 luglio 2021 |
*ESONERO-OMISSIONE O DIFFERIMENTO
(articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge n°73 del 7 giugno 2017 convertito in legge n° 119/2017)
- avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica;
- vaccinazioni omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
- Legge 119 del 31.07.2017 - pdf 2287 kb
- Nota ministeriale 2166 del 27.02.2018 - pdf 364 kb