Assistenza sanitaria all’estero

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L’assistenza garantita ai cittadini che si recano all’estero varia a seconda del Paese in cui ci si reca e in base al motivo del trasferimento (turismo, lavoro, cure, ecc).

Particolari forme di assistenza sanitaria sono previste nei Paesi aderenti all’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida interattiva del Ministero della Salute "SE PARTO PER..." cliccando sull'immagine sottostante.

 

 

ATS tratta pratiche di cure transfrontaliere e in alta specialità (per la modulistica preposta scrivere a cure.estero@ats-valpadana.it).

Nelle seguenti sezioni è possibile trovare le informazioni specifiche per ogni caso.

Il cittadino iscritto al SSN può scegliere di recarsi in uno degli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per ricevere cure in regime di assistenza indiretta, avvalendosi della Direttiva 24/2011.

Si può usufruire di questo tipo di assistenza solo per prestazioni sanitarie ottenibili con il SSN.

La direttiva non si applica:

  • ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo sia di sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
  • all’assegnazione ed accesso agli organi ai fini dei trapianti di organo;
  • ai programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche. 

Per le seguenti prestazioni è necessaria un’autorizzazione preventiva:

  • ricoveri con degenza di 1 notte;
  • prestazioni in day surgery individuate all’interno dell’allegato 6A del DPCM 12/01/2017;
  • prestazioni in day surgery trasferibili in regime ambulatoriale individuate all’interno dell’allegato 6B del DPCM 12/01/2017;
  • prestazioni terapeutiche e di diagnostica strumentale che richiedono l’utilizzo di infrastrutture sanitarie o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose come la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), la radioterapia e la medicina nucleare.

Se la prestazione richiesta è usufruibile in Italia in tempi adeguati non potrà essere autorizzata.


DOCUMENTI RICHIESTI PER EFFETTUARE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI CURE TRANSFRONTALIERE

  • Modulo di richiesta all’autorizzazione debitamente compilato in tutte le sue parti. 
  • Prescrizione del medico su ricettario SSN/prescrizione del medico o altro professionista abilitato in altro stato UE contenente elementi identificativi del paziente, del prescrittore con qualifica professionale, dati di contatto diretto, indicazione dello Stato membro in cui esercita la professione, firma originale leggibile e data di emissione; la prescrizione deve contenere l’indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire, il luogo prescelto per la prestazione ed il prestatore di assistenza sanitaria.
  • Documentazione clinica.
  • Documento d’identità.
  • Delega/documentazione che legittimi la richiesta di autorizzazione per conto altrui.

Si prega di inoltrare la domanda a cure.estero@ats-valpadana.it


PROCEDIMENTO, DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ESITO

ATS invierà la richiesta al Centro Regionale di riferimento specifico per la patologia.

A seconda dell’esito del parere vincolante del Centro, ATS rilascerà o negherà l’autorizzazione.

La richiesta di rimborso per le spese sostenute a seguito di prestazioni Transfrontaliere effettuate dopo autorizzazione preventiva o rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e non soggette ad autorizzazione preventiva, deve essere inoltrata in originale dal cittadino entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni e deve essere corredata da:

  • prescrizione medica con data antecedente l’esecuzione della prestazione;
  • certificazione in originale del trattamento erogato con diagnosi di dimissione o referto dell’esame diagnostico effettuato;
  • fatture quietanzate in originale;
  • traduzione in lingua italiana - a carico dell’assistito - della documentazione sanitaria e di spesa;
  • documento di identità.

I cittadini iscritti obbligatoriamente nel SSN possono fruire di cure di alta specializzazione all’estero per prestazioni non ottenibili tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico.

Per poterne usufruire il cittadino deve presentare preventivamente domanda di autorizzazione ad ATS. 

Documenti richiesti per effettuare la domanda di autorizzazione al servizio di Cure ad alta specialità:

  • modulo di richiesta all’autorizzazione debitamente compilato in tutte le sue parti (da richiedere ad ATS con congruo anticipo);
  • proposta dello specialista di branca - che non deve essere lo stesso che effettuerà la prestazione - adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico con indicato il Centro estero prescelto. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato
  • documentazione clinica con indicata data di ricovero/cura e presso il centro estero;
  • documento di identità;
  • se in possesso, certificazione l.104/92 se si usufruisce di cure neuro riabilitative;
  • preventivo di spesa e dettaglio dell’intervento qualora si usufruisse di prestazione indiretta ovvero la struttura estera proposta dal medico non accetti il modulo preposto.

È necessario inviare la documentazione a cure.estero@ats-valpadana.it


PROCEDIMENTO, DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ESITO

ATS invierà la richiesta al Centro Regionale di Riferimento specifico per la patologia.

A seconda dell’esito del parere vincolante del Centro, ATS rilascerà o negherà l’autorizzazione ad effettuare la prestazione.

Con parere favorevole del Centro Regionale di Riferimento, ATS rilascerà a seconda dei casi:

  • modulo S2 o apposita modulistica per la copertura delle spese per la prestazione in forma diretta;
  • nota di autorizzazione per le prestazioni in forma indiretta, dove il cittadino anticiperà i costi e successivamente potrà chiedere un rimborso.

La richiesta di rimborso, effettuabile dopo aver usufruito la prestazione autorizzata, è subordinata alla presentazione in originale di:

  • allegati per spese sanitarie autorizzate rimaste a carico del cittadino richiedente;
  • spese di viaggio con mezzo autorizzato;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione del proprio nucleo famigliare e relativo reddito.

Per i paesi con cui non vigono accordi bilaterali o che non appartengono allo spazio SEE/UE, l’assistenza sanitaria è garantita solo ai cittadini che si recano per motivi di lavoro, titolari di borse di studio o famigliari degli stessi, autorizzati con l’attestato ex. Art.15 del DPR618/80.

È necessario anticipare le spese se si usufruisce di prestazioni sanitarie e richiedere successivamente il rimborso.


PROCEDIMENTO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A FRONTE DI ATTESTATO EX ART. 15 DPR 618/80

La richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dovrà pervenire entro 90 giorni (TERMINE PERENTORIO) dal pagamento dell’ultima fattura al Consolato/Ambasciata italiana del luogo.

La Rappresentanza diplomatica del luogo farà pervenire la domanda al Ministero della Salute per i residenti all’estero o all’ATS per i residenti nel proprio ambito territoriale.

Per prestazioni causate da malattie di lunga durata, per gravidanza e per minori in età pediatrica, può essere presentata un’unica domanda di rimborso per i costi sostenuti in un semestre.

Il rimborso potrà riferirsi a: 

  • spese sanitarie sia del titolare che dei familiari aventi diritto;
  • potrà riguardare anche i costi sostenuti dalla ditta a nome e per conto del titolare.

Non è prevista alcuna assistenza sanitaria né alcun rimborso da parte dello Stato italiano al di fuori delle condizioni citate.