Accanto: sostegno per genitori separati, divorziati e vedovi

Area di intervento: Famiglie
Destinatari: Genitori separati, divorziati e vedovi
Tipologia: Contributi economici
Dove: Online
Sostegno alle famiglie con figli che sono colpite da eventi critici quali separazioni, divorzi e lutti ex D.G.R. 3612 del 16.12.24 e D.d.u.o. n. 7662 del 30.05.2025
Sostegno per famiglie a rischio di vulnerabilità sociale e fragilità a causa di eventi critici ed inaspettati che spesso destabilizzano le funzioni genitoriali, anche con il rischio di una sostanziale modifica della situazione economica, inducendo una riduzione del tenore di vita e una difficoltà nel mantenimento sia delle spese quotidiane che dei costi relativi ai figli.
- Il coniuge separato o divorziato da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda: non più residente con i figli e destinatario di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità Giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali;
- residente in Lombardia alla data di presentazione della domanda;
- con figli minorenni fiscalmente a carico (17 anni e 364 giorni) o maggiorenni con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- con attestazione ISEE disponibile alla data di presentazione della domanda in corso di validità per un valore minore o uguale ad € 30.000,00;
- che abbia sottoscritto un patto di corresponsabilità con il Centro per la famiglia (HUB) o sportello (SPOKE) prescelto;
- che non abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del Codice Penale
- Il cittadino con stato civile di coniuge vedovo: il cui evento luttuoso sia avvenuto da non più di sei anni alla data di presentazione della domanda;
- residente in Lombardia alla data di presentazione della domanda;
- con figli minorenni fiscalmente a carico (17 anni e 364 giorni) o maggiorenni con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- con attestazione ISEE disponibile alla data di presentazione della domanda in corso di validità per un valore minore o uguale ad € 30.000,00;
- che eventualmente abbia sottoscritto un patto di corresponsabilità con il Centro per la famiglia (HUB) o sportello (SPOKE) prescelto.
La Misura prevede la possibilità di richiedere un rimborso economico per le spese sostenute in favore della crescita dei figli o per specifiche attività di supporto alla genitorialità, sulle seguenti linee di intervento:
- Linea “Cura e Crescita: supporto per le spese sanitarie dei figli”: spese sanitarie a favore dei figli minorenni fiscalmente a carico o maggiorenni con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, documentate e non rimborsabili dal SSN o da sistemi di welfare aziendale o assicurazioni;
- Linea “Un Passo Avanti: Sostegno per Studio e Relazioni”: spese a favore dei figli minorenni fiscalmente a carico o maggiorenni con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104:
- per il supporto ad attività scolastiche e/o di socializzazione (ad esempio spese acquisto PC (non tablet, non cellulare, non altre dotazioni informatiche previste da altri bandi) e spese per interventi di aiuto compiti);
- per il supporto psicologico e/o altre attività che possano prevenire l’isolamento e favorire la socializzazione (gruppi di sostegno/mutuo aiuto etc.) anche sostenute in favore del genitore richiedente;
- Linea “Casa e Futuro: Sostegno per Affitto e Mutuo”: spese per l’affitto e/o mutuo per la casa sopravvenute a seguito di separazione e/o divorzio e/o lutto e documentate da quietanze di pagamento delle rata dell’affitto o del mutuo.
Per la linea «Casa e futuro..» non verranno ammesse le richieste pervenute da genitori separati/divorziati che abbiano già beneficiato del contributo della Misura «Sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separai o divorziati».
Il contributo sarà graduato in base alla fascia Isee, fino ad un massimo di:
- 2.500 euro (per Isee fino a 20.000);
- 1.500 euro (per Isee compreso tra 20.000,01 e 30.000).
Il contributo è erogabile una volta soltanto e per una sola domanda non ripresentabile.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in forma telematica, pena la non ammissibilità, per mezzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi di Regione Lombardia.
È possibile consultare la pagina Bando Accanto di Bandi e Servizi per controllare se si è in possesso dei requisiti per accedere al Bando.
Di seguito la pagina completa sul sito Bandi e Servizi.
I referenti ATS della Val Padana ai quali rivolgersi per informazioni sono:
- Liliana Bissa Tel. 0376/334560; e-mail: liliana.bissa@ats-valpadana.it
- Anna Leschiutta Tel. 0372/497792; e-mail: anna.leschiutta@ats-valpadana.it
- Indirizzo e-mail di Struttura: pipss.retifamiglia@ats-valpadana.it
Ultimo aggiornamento: 19/08/2025