Impianti e Verifiche

STRUTTURA SEMPLICE IMPIANTISTICA

La Struttura Semplice Impiantistica è titolare delle seguenti attività:

  • ricezione, controllo e registrazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici quale denuncia di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione – artt. 2 e 5 DPR 462/01;
  • omologazione degli impianti elettrici installati in luogo con pericolo di esplosione ai sensi dell’art. 296 del D.Lgs. 81/08;
  • verifiche delle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, secondo quanto previsto dal DM 01.12.1975;
  • verifiche di serbatoi GPL non asserviti a processi produttivi, per i quali si applicano il DM n. 329 del 01.12.2004, il DM 29.02.1988, il DM 23.09.2004 e il DM 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione;
  • verifiche quindicennali ed esame dei progetti dei distributori stradali e ad uso privato;
  • effettuazione delle prime verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, mediante accordo sottoscritto con l’istituto INAIL. 

La Struttura Semplice Impiantistica esegue, su libera scelta del Datore di lavoro, le Verifiche Periodiche di:

  • impianti elettrici, impianti di protezione scariche atmosferiche ed impianti installati in luogo con pericolo di esplosione così come previsto dal DPR 462/2001;
  • impianti ed attrezzature di lavoro di cui all’all. VII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell’art. 71 del medesimo decreto così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare) e con le modalità previste dal DM 11.04.2011.

Ulteriori attività:

  • garantisce la partecipazione alle Commissioni d’esame per il rilascio delle abilitazioni alla Conduzione dei generatori di vapore;
  • garantisce la partecipazione alle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
  • garantire la Partecipazione alle Commissioni di Collaudo di impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  • effettua attività di vigilanza e di ispezione negli ambienti di lavoro relativamente agli aspetti impiantistici di competenza nel rispetto dell’applicazione della normativa specifica;
  • collabora con altri Servizi intra ed extra dipartimentali di ATS, con INAIL, Enti Locali, nell’ambito della trattazione di tematiche tecniche;
  • effettua eventi formativi in materia di salute e sicurezza;
  • collabora nelle attività di accreditamento, controllo e vigilanza a supporto al Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie.

Il Datore di Lavoro può richiedere all’ATS competente per territorio l’esecuzione delle Verifiche Periodiche successive alla prima, seguendo la periodicità dell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, possibilmente entro 30 giorni dalla data di scadenza del relativo termine, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse. Ogni verifica si conclude con il rilascio del relativo verbale.

Le Verifiche Periodiche sono finalizzate ad accertare: la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo delle attrezzature di lavoro.

Il Datore di Lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del D.lgs. n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all’INAIL secondo le modalità indicate nel portale INAIL.

Le richieste di verifica relative alle attrezzature di lavoro: impianti di sollevamento, apparecchi a pressione, di impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione sono da effettuarsi attraverso la modulistica predisposta, preferibilmente mediante l’invio tramite Posta Elettronica Certificata. 

Tutte le prestazioni sono a pagamento. Le tariffe sono aggiornate a seguito dell’uscita e degli aggiornamenti del Tariffario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Tariffario delle Prestazioni del SS Impiantistica.

Attrezzature per il sollevamento di cose e persone/idroestrattori a forza centrifuga.

Gli apparecchi di sollevamento soggetti a Verifica Periodica sono riportati nella tabella dell’allegato VII del D.lgs. 81/2008, dove sono altresì indicate le periodicità delle Verifiche delle attrezzature.

  • Fonti legislative D.lgs. n. 81/2008 – DPR 459/96 – D.lgs. 17/2010, D.M. 11 aprile 2011.

Attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento civili e industriali

Le attrezzature a pressione soggette a controllo sono quelle sono individuate nelle tabelle del D.M. 329/04 e nell’allegato VII del D.lgs. n. 81/2008, dove sono riportate le periodicità di ogni singolo apparecchio.

È fatto obbligo all’utente che ha installato una attrezzatura, tubazione o insieme a pressione rientrante nel campo di applicazione della normativa, dichiararne la messa in servizio prima del loro utilizzo (art.6 DM 329/04).

Gli impianti di riscaldamento ad acqua calda aventi potenzialità al focolare superiore a 100.000 kcal (116,4 kW) sono soggetti a verifica periodica ogni 5 anni; in ambito civile sono soggetti a verifica quinquennale anche gli impianti con potenza compresa fra 30.000 e 100.000 kcal (34,9 e 116,4 kW) qualora assoggettati all’obbligo dell’amministratore.

  • Fonti legislative D.lgs. n. 81/2008, DM 21/05/74, DM 01/12/75, D.lgs. n. 93/2000, DM 329/2004, D.lgs. n. 311/91, D.M. 11 aprile 2011.

Impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di denunciare la messa in servizio degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli Impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione.

La Dichiarazione di Conformità, prevista dal D.M 37/08, è il documento che viene rilasciato dell’installatore elettrico che ha realizzato gli impianti di cui sopra ed equivale all’omologazione dell’impianto.

La denuncia della messa in servizio degli impianti va eseguita, a cura del Datore di Lavoro, inoltrando copia della dichiarazione di conformità ad ATS, a mezzo PEC, con il modulo di trasmissione predisposto; l’invio ad INAIL dovrà invece essere eseguito tramite procedura telematica CIVA.

Impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

L'obbligo di sottoporre a verifica periodica gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche è disposto dall'art. 4, comma 1, del DPR 462/2001 e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, viene applicato a tutti i settori di attività, privati e pubblici con lavoratori subordinati o ad esso equiparati.

Le verifiche devono essere eseguite con periodicità quinquennale negli ambienti ordinari, mentre nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio la periodicità delle verifiche è biennale.

Impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione

Il Datore di Lavoro deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili.

Gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione, così come previsto dall’art. 5 del DPR 462/01, sono soggetti all’obbligo di verifica omologativa da parte di ATS e di successive verifiche periodiche biennali.

  • Fonti legislative D.lgs. n. 81/2008, D.P.R. 462/01–  D.M. 37/08 e s.m.i.

SS Impiantistica