Accesso agli atti

Cos'e il diritto di accesso
E’ il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dall’ATS Val Padana.
 
Chi sono gli interessati
Gli interessati sono tutti i soggetti privati, sia singoli che associati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso.
 
Chi sono i controinteressati
La legge prevede che l’Amministrazione a cui è rivolta la richiesta di accesso agli atti debba individuare se ci sono soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Agli stessi è tenuta a dare comunicazione in merito alla richiesta pervenuta. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta. Le motivazioni a sostegno dell’eventuale opposizione verranno opportunamente valutate e non precludono il rilascio della documentazione richiesta qualora risulti che, sulla base delle disposizioni vigenti, debba essere comunque garantito il diritto di accesso del richiedente.
 
Cosa si intende per documento amministrativo
La legge definisce “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
 
Come si esercita il diritto di accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata, mediante visione del documento, estrazione di copia o utilizzando congiuntamente tali due opzioni, secondo le seguenti modalità:

  • modalità informale: mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile del Servizio/Ufficio dell’ATS competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L’accesso informale è consentito qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e specificare l’interesse connesso all’istanza, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.
La valutazione se ammettere o meno l’accesso in via informale spetta al Responsabile del Servizio/Ufficio interessato;

  • modalità formale: qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta o sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull’interesse manifestato dal richiedente, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse all’accesso, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, è necessario presentare richiesta scritta.

Allo scopo può essere utilizzato il seguente fac-simile di domanda in allegato. In caso di delega deve essere allegata anche la copia del documento di identità del delegante.

Nella richiesta formale devono essere indicati gli estremi del documento di cui si chiede l’accesso ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. Inoltre deve essere specificato e, ove occorra, comprovato, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta e deve essere dimostrata la propria identità o i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

Il Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente/funzionario responsabile dell’articolazione aziendale competente a formare l’atto conclusivo o a detenere stabilmente il documento.
 
A chi si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata, anche per via telematica, al Servizio/Ufficio dell’ATS che detiene i documenti oggetto della richiesta di accesso.
Può essere inoltrata anche tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ats-valpadana.it
 
Per eventuali informazioni in merito all’individuazione del Servizio/Ufficio competente, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) - email: urp@ats-valpadana.it

Per contattare l'URP dell'ATS Val Padana è possibile chiamare il numero 800 184 730.
 
Accoglimento o diniego della richiesta
Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene di norma soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità.
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, questa si intende respinta.
 
Cosa fare in caso di diniego della richiesta
In caso di diniego all’accesso, espresso o tacito, nonché in caso di differimento, il richiedente può presentare ricorso, nei trenta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, ovvero nei 30 giorni successivi alla formazione del silenzio rifiuto, al Difensore Civico o al TAR competenti per territorio.
 
Costo copie
Salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, per il rilascio di copie è dovuto il rimborso del costo di riproduzione, così determinati:

  • costi di riproduzione cartacea: € 0,25 a pagina per il formato A4 ed € 0,50 a pagina per il formato A3;
  • costi di riproduzione su CD: € 3,00.

Accesso a dati sensibili e giudiziari
Le richieste di accesso a documenti contenenti dati sensibili (dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati), nonché dati giudiziari (dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di carichi pendenti o la qualità di indagato o di imputato) presentate da soggetti diversi dall’interessato, devono essere motivate e formali.
Tali documenti sono accessibili solo nei limiti in cui la conoscenza degli stessi sia strettamente indispensabile per la tutela e la difesa degli interessi del richiedente.
Nel caso in cui la richiesta sia diretta a conoscere il contenuto di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (dati supersensibili), l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari al diritto dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
 
Casi di esclusione dal diritto di accesso
I casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dal Regolamento aziendale.
Si richiamano alcune situazioni:

  • atti coperti da segreto per espressa disposizione di legge;
  • rilevazione di notizie delle quali l’autorità competente abbia vietato la divulgazione;
  • notizie e/o documenti protetti da segreto epistolare, da segreto professionale, da segreto scientifico o da segreto industriale o commerciale;
  • documenti la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese;
  • gli atti o documenti riguardanti rapporti informativi ed ispettivi richiesti da organi ministeriali, regionali, comunali, giudiziari e dall’autorità di pubblica sicurezza a questi trasmessi, salva disposizione o autorizzazione al rilascio proveniente dagli organi stessi.

Principali norme che regolano il diritto di accesso

  • Legge 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
  • D.P.R. 12/4/2006 n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”
  • Regolamento ATS sull’accesso approvato con decreto n. 261 del 29.6.2017 (in allegato).